Art. 3.
(Immissione in commercio: registrazione con procedura semplificata di autorizzazione e pubblicità).

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Immissione in commercio: registrazione con procedura semplificata di autorizzazione e pubblicità). - 1. L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione, se il medicinale:

          a) presenta una via di somministrazione descritta nella Farmacopea europea;

 

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          b) non riporta indicazioni terapeutiche specifiche e comunque non reca una denominazione di fantasia che possa evocare finalità terapeutiche;

          c) ha un grado di diluizione tale da garantire l'innocuità; in ogni caso il medicinale non può contenere più di una parte per diecimila di tintura madre, né più di 1/100 della più piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia per i princìpi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.

      2. I medicinali omeopatici di cui al comma 1 non sono soggetti a prescrizione medica.
      3. La pubblicità dei medicinali omeopatici di cui al comma 1 deve essere limitata alle caratteristiche omeopatiche dei prodotti e non può riferire indicazioni terapeutiche né possibilità di utilizzo.
      4. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541».